Legislatura: 18Seduta di annuncio: 167 del 29/04/2019
Primo firmatario: FASANO VINCENZO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/04/2019
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 23/04/2019
FASANO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
l'entrata in vigore del decreto-legge n. 113 del 2018, il cosiddetto «decreto Salvini», convertito dalla legge n. 132 del 2018, ha modificato alcuni criteri per l'acquisizione della cittadinanza italiana per i coniugi stranieri, istituendo anche l'obbligatorietà (come si evince dal nuovo articolo 9.1 – 1 della legge n. 91 del 1992, introdotto dalla legge n. 132 del 2018) di avere «un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)»;
questo requisito, in precedenza non necessario, sta provocando problemi anche a chi ha presentato domanda prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto, provocando l'esclusione di numerose richieste;
in precedenza la legge 5 febbraio 1992, n. 91 all'articolo 5, prevedeva che «il coniuge straniero o apolide di cittadino Italiano» poteva acquistare la cittadinanza «quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica»;
alcune domande, presentate nel periodo antecedente l'entrata in vigore del decreto, sono state accolte con riserva, ma l'appuntamento in prefettura per la verifica dei documenti e per la firma è stato fissato a distanza di diversi mesi, quando il decreto era già entrato in vigore;
i tempi per iscriversi a una sessione di esame per ottenere il certificato di conoscenza della lingua livello B1 sono abbastanza lunghi in quanto la domanda deve essere effettuate almeno 40 giorni prima;
senza l'integrazione della certificazione della conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 – iter per il quale la prefettura concede 30 giorni – le domande per richiedere la cittadinanza saranno escluse e, ai sensi dell'articolo 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e in tal modo si negherà un'opportunità a tante persone che avevano avviato l’iter per l'ottenimento della cittadinanza italiana e ciò comporterà la perdita degli investimenti fatti per presentare la domanda (viaggio, rilascio dei documenti, traduzioni, riformulazione della domanda, versamenti per il contributo alla cittadinanza al Ministero dell'interno) –:
se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare anche al fine di non rendere obbligatorio il requisito che prevede «un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1» per i cittadini che avevano presentato richiesta di cittadinanza prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito dalla legge n. 132 del 2018.
(4-02779)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):nazionalita'
amministrazione locale
matrimonio