Legislatura: 17Seduta di annuncio: 84 del 25/09/2013
Primo firmatario: NASTRI GAETANO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 25/09/2013
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 25/09/2013
SOLLECITO IL 14/11/2014
NASTRI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
secondo quanto risulta da un articolo pubblicato dal quotidiano: Il Corriere della Sera, il 22 settembre 2013, il contratto di apprendistato non funziona come negli altri Paesi, a causa di troppi vincoli burocratici che scoraggiano gli imprenditori, i quali sono costretti a spendere 3.500 euro in più all'anno per far fronte all'eccesso di regole e di adempimenti inutili;
le suindicate inefficienze, a giudizio della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, che ha elaborato un documento sullo scarso funzionamento, elencando una media di dodici blocchi che determinano tale sovrabbondanza di adempimenti, sono riferiti al contratto di apprendistato istituito con il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 cosiddetta «riforma Biagi», che ha rappresentato un cosiddetto contratto «a causa mista», in quanto costituito da lavoro più formazione;
il dipendente privo di un'esperienza professionale, riporta in particolare il medesimo articolo, consegue il contratto suddetto, frequentando i corsi di formazione interni all'azienda o esterni a cura della regione e con la qualifica di apprendista, possono essere assunti giovani fra i 17 e i 29 anni, mentre per l'artigianato, la durata del contratto varia da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 5 anni;
a giudizio della Cna, il primo adempimento ritenuto inutile e superfluo, prevede che l'azienda invii telematicamente la comunicazione di assunzione al centro provinciale per l'impiego, che in alcune regioni, secondo adempimento eccessivo, deve essere inviato per raccomandata con ricevuta di ritorno insieme ad un documento del datore di lavoro firmato in originale;
il terzo adempimento, considerato dalla suesposta Confederazione inutile, è attribuito alla creazione della figura del referente aziendale per la formazione; in alcune regioni è sufficiente l'autocertificazione attestante la capacità di formare apprendisti, mentre in altre le competenze devono essere vagliate da un test d'esame;
il quarto e quinto adempimento altrettanto superflui, prevedono rispettivamente: il rilascio della dichiarazione di assunzione e del contratto di lavoro dell'apprendistato seguiti dalla visita medica;
il sesto adempimento inutile prosegue l'analisi della Cna, indica che l'azienda deve passare attraverso una nuova registrazione automatica nel cosiddetto libro unico del lavoro, mentre la settima osservanza, prescrive che entro trenta giorni dall'assunzione, debba essere debba essere definito e sottoscritto tra impresa e lavoratore, il Piano formativo individuale, che anticipa l'ottavo adempimento che consiste nella facoltà dell'azienda artigiana di dimostrare di possedere la capacità formativa e autocertificarla;
il nono adempimento continua ancora l'articolo del suddetto quotidiano, considerato improduttivo dalla Cna, è rappresentato dall'obbligatorietà della registrazione dell'avvenuta formazione aziendale nel libretto formativo del cittadino e dall'attribuzione della qualifica finale, identificato nel decimo adempimento inutile; il decimo adempimento, altrettanto superfluo è invece determinato dalla certificazione e dall'attribuzione della qualifica finale, mentre l'undicesimo blocco è rappresentato dall'obbligatorietà da parte dell'apprendista della frequentazione di corsi esterni per un totale di 120 ore in tre anni;
infine il dodicesimo blocco, descritto dalla Cna, è rappresentato dall'invio da parte dell'impresa artigiana, all'Inps di una dichiarazione attestante che, nell'anno di stipula del contratto di apprendistato e nei due esercizi precedenti, non ha percepito alcun tipo di sussidi;
a giudizio dell'interrogante quanto esposto in precedenza, rappresenta in maniera emblematica, le difficoltà esistenti nel nostro Paese, all'interno del mercato del lavoro, i cui inutili e farraginosi adempimenti ed ingessature del sistema determinano sia un blocco del funzionamento delle attività aziendali, in particolare quelle di piccola e media dimensione, che un aumento della disoccupazione giovanile;
l'interrogante evidenzia altresì che i costi burocratici e gli adempimenti inutili e complessi oltre a determinare evidenti ripercussioni negative e penalizzanti sul sistema-Paese in termini di competitività e sviluppo, reca inevitabili confusioni all'interno delle imprese non soltanto artigiane –:
quali orientamenti intendano esprimere, nell'ambito delle rispettive competenze, con riferimento a quanto esposto in premessa;
se non convengano che i rilievi critici evidenziati dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, con riferimento alle molteplici difficoltà derivanti dai troppi adempimenti burocratici, contribuiscono in maniera negativa e penalizzante a deprimere il sistema delle imprese, già costrette e fronteggiare una crisi economica senza precedenti, nell'ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante previsti dal decreto legislativo n. 276 del 2003, le cui molteplici e complesse procedure rivelatisi inutili, determinano ulteriori danni al sistema economico ed occupazionale del Paese;
quali iniziative intendano conseguentemente intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di snellire le procedure previste da suindicato provvedimento normativo dai criteri differenti a livello regionale, i cui 12 blocchi riportati in premessa, determinano per le imprese un danno sia economico che competitivo a livello nazionale. (4-01939)
EUROVOC :tirocinio professionale
disoccupazione giovanile
esperienza professionale
apprendista
promozione professionale
piccole e medie imprese