Legislatura: 18Seduta di annuncio: 432 del 25/11/2020
Primo firmatario: VALLASCAS ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/11/2020
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 24/11/2020
VALLASCAS. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
tra le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, confermate dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, all'articolo 1, comma 9, lettera f), è disposta la sospensione di attività quali palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali;
nei medesimi provvedimenti verrebbe, invece, consentita la pratica professionale dei massaggi, visto, tra l'altro, che nell'allegato 9 (Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive – servizi alla persona), verrebbero addirittura esposte le prescrizioni per il corretto svolgimento in sicurezza dell'attività dei centri per massaggi;
secondo alcune associazioni di categoria, in fase di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 si sarebbero determinate molteplici criticità a causa di un'errata interpretazione delle misure del decreto da parte delle forze dell'ordine preposte ai controlli;
secondo quanto riferito all'interrogante, i citati organismi di controllo ricondurrebbero in molti casi l'attività dei centri per massaggi ovvero la pratica professionale del massaggio alla categoria dei «centri benessere», sanzionandoli e imponendogli la chiusura in virtù del citato articolo 1, comma 9, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, che dispone, come detto, la chiusura dei centri benessere;
questa applicazione del decreto deriverebbe fondamentalmente da due fattori: da una parte, molti operatori sarebbero stati sanzionati perché riporterebbero nell'insegna esterna all'attività – sembrerebbe per un motivo meramente promozionale e quindi senza che abbia alcun valore giuridico – la dicitura «centro benessere», nonostante svolgano all'interno dei locali unicamente la pratica professionale del massaggio; dall'altra, un numero significativo di operatori del settore dei massaggi svolgerebbe l'attività, con il codice Ateco 96.04.10, che contemplerebbe, tra le diverse attività, sia i centri per il benessere fisico, sia i centri per massaggi;
ne conseguirebbe che molti operatori sarebbero sanzionati e costretti a chiudere – circostanze che comporterebbero ingenti danni economici per il mancato guadagno – in base a un'interpretazione che non corrisponderebbe affatto alla ratio del provvedimento, visto che, oltre a quanto già previsto dall'allegato 9 sopracitato, l'attività rientrerebbe tra i servizi alla persona, alla stessa guisa delle attività di parrucchiere ed estetista, in quanto sarebbero svolte su appuntamento, con l'intervento di un operatore su un cliente, adottando tutte le diverse misure di prevenzione già previste per i locali di lavoro –:
se non ritenga opportuno assumere, per quanto di competenza, iniziative volte a garantire una più corretta applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, anche attraverso una circolare chiarificatrice sul fatto che i centri massaggi non possono essere confusi con i centri benessere, ma rientrano nei servizi alla persona e come tali non devono sospendere l'attività per tutta la durata di validità del decreto.
(3-01942)