ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/02027

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 889 del 21/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: FASSINA STEFANO
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Data firma: 21/11/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARCON GIULIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 21/11/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 21/11/2017
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 29/11/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza urgente 2-02027
presentato da
FASSINA Stefano
testo di
Martedì 21 novembre 2017, seduta n. 889

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

   in data 21 marzo 2016, presso la I sezione lavoro del tribunale di Roma, alcuni lavoratori del servizio di call center utilizzati, mediante appalto alla società Xenesys S.r.l., dalla società Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a., interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, hanno fatto ricorso nei confronti di tale società;

   nell'ambito del personale alle sue dipendenze, il Gse ha nominato dapprima degli «assistenti» aventi il compito di fornire supporto agli operatori del call center e riportare le direttive dei dipendenti GSE e, nel 2013, essendo gli operatori divenuti oltre cento, ha creato l'ulteriore figura del «referente», nominando 7-8 operatori per il cui tramite la GSE dirige ed organizza l'attività degli addetti al centro;

   come comprovato da molti documenti, di fatto il Gse, formalmente appaltante del servizio di «contact center», gestisce direttamente gli operatori dello stesso, stabilendo turni e attività da svolgere, autorizzando ferie e permessi, dando ordini puntuali e curando anche la selezione e la formazione del personale;

   i lavoratori ricorrenti hanno dedotto che i datori di lavoro formali che si sono succeduti nel corso del tempo hanno costituito meri soggetti interposti;

   i lavoratori e le lavoratrici formalmente in rapporto di lavoro con la società Xenesys s.r.l., sono sempre stati assoggettati al potere direttivo, di controllo e disciplinare del GSE s.p.a., senza che esso venisse mai esercitato dai formali datori di lavoro e, dunque, si sarebbe concretizzata una interposizione vietata di manodopera;

   i lavoratori e le lavoratrici formalmente in rapporto di lavoro con Xenesys s.r.l., sono state in realtà utilizzate in un rapporto di lavoro subordinato intercorrente con il Gse a far data dalle singole date di assunzione in Xenesys s.r.l., e, pertanto, hanno diritto di percepire le differenze retributive tra quanto spettante in base al c.c.n.l. per il settore elettrico e quanto loro corrisposto da parte dei formali datori di lavoro;

   a marzo 2013, i ricorrenti avevano sottoscritto individuali verbali di conciliazione in sede sindacale unitamente al Gse ed alla società Xenesys S.r.l., all'epoca appaltatrice del servizio di contact center;

   in particolare, in ciascuno di detti verbali, si legge: «(...) in previsione della rinegoziazione del servizio di contact center in favore del GSE per due anni e, dunque, della stabilizzazione dei rapporti di lavoro del personale addetto a detti servizi, Xenesys S.r.l. si è dichiarata disponibile a formalizzare le intese per il periodo antecedente all'imminente negoziazione del nuovo contratto di appalto; f) le parti medesime intendono definire tramite conciliazione in sede sindacale tutti gli aspetti giuridici afferenti i rapporti di lavoro di cui al precedente punto a), onde prevenire l'insorgere di liti ed eliminare possibili controversie»;

   in ciascun verbale, si legge che il lavoratore, «ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 c.c., rinuncia espressamente nei confronti di Xenesys S.r.l. e, per effetto del contratto di appalto citato in premessa, nei confronti del GSE, anche in via di solidarietà, ad ogni diritto e/o pretesa, a qualsivoglia titolo derivanti, connessi, collegati, anche in via indiretta ed incidentale, ai rapporti di lavoro a tempo determinato»;

   dai verbali di conciliazione la Xenesys S.r.l. «accetta le rinunce di cui al punto 1) e, nello spirito transattivo di cui al presente atto, si impegna ad assumere il lavoratore a tempo indeterminato alla scadenza del contratto in essere con il lavoratore, continuando a corrispondergli tutto quanto sarà dovuto da ora in poi in ragione del rapporto in essere fino a naturale scadenza per retribuzione (...)»;

   la I sezione lavoro del tribunale di Roma ha dichiarato la nullità delle suddette e transazioni, ricordando l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui sussiste «l'illiceità della causa dei negozi diretti alla costituzione di una intermediazione fittizia nelle prestazioni di lavoro, sia a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 1369 del 1960, il cui art. 1 espressamente prevede che i lavoratori impiegati in violazione del relativo divieto sono considerati, ad ogni effetto, alle dipendenze dell'imprenditore che abbia effettivamente utilizzato la loro attività»;

   a detta del tribunale di Roma, I sezione lavoro, malgrado l'orientamento sia risalente e non constino precedenti più recenti nei medesimi termini, si ritiene che lo stesso possa essere valevole anche alla luce della disciplina attuale;

   secondo il tribunale di Roma, accertata l'illiceità dell'appalto, si deve ritenere instaurato un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato tra i lavoratori e le lavoratrici ricorrenti e il Gse fin dall'assunzione da parte delle diverse società appaltatrici. Tale rapporto non può ritenersi interrotto dalla regolarizzazione del contratto di appalto. Si deve, infatti, piuttosto ritenere che sia il Gse il reale ed effettivo datore di lavoro ed abbia, di fatto, posto in essere il diverso e lecito fenomeno del distacco di lavoratori presso altra impresa, non per questo, quindi, dismettendo la sua qualità di datore di lavoro;

   il tribunale di Roma afferma quindi che, nella fattispecie in esame, sino all'inizio del 2013, le società fornitrici non abbiano impiegato la propria organizzazione per rendere il servizio, ma si siano limitate a porre a disposizione la manodopera, perché venisse utilizzata direttamente dal GSE. Ne consegue l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra i ricorrenti e il Gse –:

   se siano a conoscenza dei gravissimi fatti citati in premessa;

   quali iniziative di competenza intendano assumere per evitare che le pubbliche amministrazioni o società sotto il controllo delle pubbliche amministrazioni diano luogo ad appalti illegittimi e per tutelare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici dei servizi di call center, in conformità della sentenza del tribunale di Roma I sezione lavoro, n. 9349/2017 pubblicata il 16 novembre 2017, ruolo generale n. 11086/2016.
(2-02027) «Fassina, Marcon».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

conservazione del posto di lavoro

diritto del lavoro

formazione professionale