Legislatura: 17Seduta di annuncio: 663 del 27/07/2016
Primo firmatario: MELILLA GIANNI
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 27/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 27/07/2016 MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 27/07/2016 SANNICANDRO ARCANGELO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/07/2016
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/07/2016
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
numerosi cittadini italiani che posseggono un immobile nel quale non risiedono e che, per motivi personali, decidono di non usarlo oppure non intendono o non riescono ad affittarlo, devono comunque corrispondere al comune di appartenenza la TARI, la tassa sui rifiuti;
il comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (la cosiddetta «legge di stabilità 2014) stabilisce che: "La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria"; quindi, la tassa va pagata per tutti gli immobili che potenzialmente "potrebbero"» produrre rifiuti, indipendentemente dal fatto che li producano davvero oppure no;
eppure, la logica vorrebbe che, se la fornitura di un servizio prevede il pagamento di un corrispettivo, qualora il servizio non venga fornito il fornitore non dovrebbe pretendere alcun corrispettivo;
il testo del comma 642 andrebbe modificato abolendo la tassa sui rifiuti per le case sfitte, al fine di consentire ai proprietari di un immobile soggetto alla Tari di non pagarla se non ne fanno uso, oppure se, non dandola in locazione, non ne ricavano alcun introito –:
se non ritenga di dover assumere iniziative normative per correggere questa anomalia, considerato che, in caso contrario, le amministrazioni comunali continueranno, ingiustamente, a percepire gli introiti della Tari anche a fronte di un servizio di rimozione dei rifiuti che non viene da esse erogato.
(2-01441) «Melilla, Palese, Matarrelli, Sannicandro».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):societa' di servizi
imposta ambientale
rifiuti