ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01283

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 542 del 16/07/2021
Firmatari
Primo firmatario: MAGI RICCARDO
Gruppo: MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI
Data firma: 16/07/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 16/07/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-01283
presentato da
MAGI Riccardo
testo di
Venerdì 16 luglio 2021, seduta n. 542

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per sapere – premesso che:

   nel 2020 l'Italia ha effettuato 1.301 riammissioni attive in Slovenia in applicazione dell'accordo bilaterale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla riammissione delle persone alla frontiera del 3 settembre 1996, applicandolo anche nei confronti di cittadini stranieri che intendevano chiedere protezione internazionale in Italia, come da risposta del sottosegretario di Stato per l'interno pro tempore del 24 luglio 2020 all'interpellanza urgente n. 2-00861 presentata dall'interrogante;

   nei dati ufficiali forniti dalla Slovenia risulta che nel 2020 le persone oggetto di riammissione dall'Italia in attuazione del citato accordo sono state 1.116, ovvero ben 185 persone in meno di quanto indicato dalle autorità italiane;

   il 13 gennaio 2021, rispondendo all'interrogazione presentata dall'onorevole Palazzotto, la Ministra Lamorgese ha evidenziato come i richiedenti protezione internazionale non sono destinatari di misure di riammissione, trovando applicazione in materia le specifiche disposizioni di diritto della UE;

   con ordinanza cautelare il 18 gennaio 2021 il tribunale di Roma censurava sotto plurimi profili l'illegittimità della prassi delle riammissioni dei richiedenti protezione evidenziando come le autorità italiane non potevano ignorare il fatto, ampiamente documentato da autorevoli rapporti internazionali, che le persone riammesse in Slovenia erano poi soggette ad una successiva riammissione verso la Croazia e da qui, spesso dopo inaudite violenze perpetrate dalle autorità di polizia, erano ulteriormente riammesse in Serbia o in Bosnia, in condizioni di abbandono morale e materiale;

   in sede di reclamo, il medesimo tribunale ha accolto la tesi del Ministero dell'interno ritenendo che non sia stata fornita la piena prova dell'effettivo respingimento informale verso la Slovenia, senza tuttavia smentire la ricostruzione del giudice di prime cure sui profili di illegittimità delle procedure di riammissione;

   ogni misura della pubblica amministrazione che incida sull'esercizio di diritti fondamentali, in primis la libertà personale, e quindi anche l'eventuale riammissione effettuata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della direttiva 115/2008/CE non può che consistere in un provvedimento motivato e notificato all'interessato;

   il prefetto di Trieste Valerio Valenti in sede di audizione presso il Comitato parlamentare Schengen il 26 maggio 2021, hanno sostenuto «l'accordo bilaterale tra Italia e Slovenia è stato ritenuto dal Ministero non solo valido ma applicabile e coerente con la legislazione europea, in particolare con il regolamento di Dublino, nella misura in cui la Slovenia è un paese che garantisce l'esercizio degli stessi diritti da parte dei migranti e (la possibilità) di rivendicare la protezione internazionale così come in Italia»;

   il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Di Maio ha altresì annunciato la ripresa delle attività di pattugliamento della fascia confinaria italo-slovena da parte di forze di polizia miste;

   l'impiego di personale con funzioni di polizia all'estero non può che avvenire nell'ambito di un preciso mandato nella cui definizione il Parlamento deve essere pienamente coinvolto, ed è soggetto al rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento giuridico italiano, tra i quali il tassativo divieto di attuare o collaborare in qualsiasi forma ad operazioni di respingimento, anche indiretto o a catena, di cittadini stranieri verso Paesi terzi nei quali v'è un concreto rischio di subire torture o trattamenti inumani e degradanti;

   in base ai dati ufficiali forniti dalla Slovenia, nel 2020 sono state riammesse in Croazia ben 9.950 persone e, considerando le nazionalità prevalenti, appare evidente che, tra i riammessi, non possono non esservi cittadini di Paesi terzi che intendevano chiedere protezione internazionale ma che non hanno potuto farlo –:

   se il Governo non ritenga di chiarire la sua posizione sulla questione adottando iniziative affinché nessuna misura di riammissione prevista dal citato Accordo bilaterale fra l'Italia e la Slovenia, nonché di ogni altro accordo firmato dall'Italia con altri Paesi in materia di riammissione dei cittadini stranieri fermati in posizione irregolare alle frontiere terrestri, marittime ed aeree, o rintracciati subito dopo, possa più trovare applicazione nei confronti degli stranieri che manifestano intenzione di chiedere protezione internazionale;

   se non ritenga di adottare le iniziative di competenza, anche normative affinché ogni eventuale misura di riammissione che si ritiene di potere attuare ai sensi del citato o di analoghi accordi avvenga in ogni caso, senza esclusione, attraverso l'adozione di un provvedimento motivato in fatto e in diritto e notificato allo straniero, nel quale siano altresì indicate le modalità di impugnazione e che, trattandosi di materia che investe la libertà personale, detto provvedimento sia comunque sottoposto a convalida giurisdizionale;

   se intenda chiarire, anche alla luce del quadro delle violazioni del diritto d'asilo poste in essere dalla Slovenia, quali siano l'esatto mandato, i compiti e le funzioni delle pattuglie di polizia italo-slovene e quali iniziative si intendano adottare per evitare che le forze di polizia italiane collaborino, anche indirettamente, ad operazioni che integrano violazioni del diritto internazionale e della Unione europea in materia di asilo e di rispetto dei diritti fondamentali, tenuto conto anche delle precise limitazioni derivanti dal codice Frontiere Schengen rispetto ai controlli di polizia in prossimità delle frontiere interne;

   quali siano le ragioni della discrasia tra i dati forniti dalle autorità italiane e quelli forniti dalle autorità slovene sulle riammissioni attive effettuate nel 2020, e dunque sulla sorte delle 185 persone di cui non si riviene traccia, documentale, e se non ritenga di adottare le iniziative di competenza per avviare un'approfondita verifica e rendere noti gli esiti della stessa.
(2-01283) «Magi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

accordo bilaterale

cittadino straniero

trattamento crudele e degradante