Legislatura: 18Seduta di annuncio: 431 del 24/11/2020
Primo firmatario: PAPIRO ANTONELLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/11/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2020 DEL SESTO MARGHERITA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2020 MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2020 LOMBARDO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2020 SARLI DORIANA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2020
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 24/11/2020 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 26/01/2021
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
per garantire la copertura delle varie reti mobili, il territorio nazionale è stato disseminato di antenne, ripetitori e stazioni radio, spesso posizionati a ridosso di case private o nei pressi di edifici pubblici (scuole, ospedali) con evidenti preoccupazione per cittadini e utenti;
uno degli allarmi più rilevanti riguarda il nodo della salute, ovvero quanto incide l'installazione di un ripetitore telefonico sulla salute dei cittadini esposti alle sue emissioni;
non è possibile conoscere la distanza minima di sicurezza a cui installare un ripetitore telefonico per non correre rischi, poiché bisognerebbe conoscere le potenze trasmesse dai singoli apparati emittenti, nonché la loro conformazione;
per la materia si deve fare riferimento al decreto legislativo n. 198 del 2002, «decreto Gasparri», che ha concesso maggiori libertà nel posizionamento di ripetitori per la telefonia mobile;
tale norma dispone che i ripetitori devono considerarsi opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, quindi possono essere realizzati in ogni parte del territorio comunale (escluse zone con vincoli ambientali e paesaggistici);
il decreto ha altresì stabilito la distanza minima di 70 metri dei ripetitori dalle abitazioni e che l'installazione deve essere preceduta dal parere favorevole dell'Arpa, oggi però non sussiste più l'iniziale vincolo e non c'è nessuna indicazione sulle distanze se non intervengono regolamento comunale e piano antenne;
l'assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria è stata anche confermata dalla giurisprudenza (Tar Campania, sentenza 1146/2016) secondo cui i ripetitori devono considerarsi alla stregua di impianti di pubblica utilità e, in quanto tali, agli stessi non va applicata la normativa circa le distanze previste per i «comuni» manufatti edilizi, per cui (Tar Campania, sentenza 2461/2013) ne discende che gli stessi non sarebbero soggetti alle regole previste dai regolamenti comunali in riferimento alla distanza tra le costruzioni;
i comuni non hanno alcun potere di interferire nella scelta del luogo di installazione di ripetitori telefonici (perché violerebbe, altrimenti, il «decreto Gasparri») né hanno il potere di stabilire limiti di distanza, sicurezza, altezza e altro, ciò in quanto tali limitazioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 36 del 2001, sono di esclusiva competenza dello Stato;
studi finalizzati a verificare i potenziali effetti dei campi elettromagnetici sulla salute umana hanno evidenziato che l'interazione tra la materia costituente i sistemi biologici che compongono gli organismi viventi nel loro complesso e i campi elettrici e magnetici variabili nel tempo può comportare modificazioni della materia stessa (effetti biologici) e che tali modificazioni, se non compensate dall'organismo umano, possono dar luogo a un vero e proprio danno per la salute;
l'Oms, l'Ircc e la Icnirp stanno indagando gli eventuali rischi sanitari che potrebbero essere associati alle diverse forme di radiazioni non ionizzanti (per le radiazioni ionizzanti tali rischi sono già scientificamente provati);
uno studio dell'Istituto Ramazzini di Bologna, eseguito sui ratti, ha esaminato esposizioni alle radiofrequenze mille volte inferiori rispetto a quelle utilizzate in un'analisi precedente del National Toxicologic Program, e sono stati individuati gli stessi tipi di cancro, scoprendo aumenti statisticamente significativi;
spesso la struttura delle antenne si compone di una parte mobile che permette di variare l'inclinazione della stessa, anche a distanza, e, una volta installato l'impianto e ottenuto il parere dell'Arpa, difficilmente è verificabile l'esatta inclinazione;
anche se, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, l'iniziativa economica è libera, la stessa non può comunque svolgersi in modo da provocare danno alla salute e alla sicurezza, oltre che alla libertà e dignità umana; si dovrebbe dedurre che la libertà delle compagnie telefoniche di installare i ripetitori non può essere incontrollata e soprattutto in contrasto con il diritto alla salute, anch'esso tutelato costituzionalmente dall'articolo 32;
deve altresì evidenziarsi che l'immobile o il terreno che ospita un'antenna o un ripetitore vede ridursi il proprio valore economico, ma questa è una scelta del proprietario, che ristora tale perdita con il ricavo derivante dalle aziende telefoniche, altrettanto non può dirsi per il vicino, che vede perdere di valore il proprio immobile e viene sottoposto a rischi per la propria salute e per quella dei propri familiari –:
se il Governo sia a conoscenza delle problematiche rappresentate e quindi non ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza a tutela dei cittadini con misure che tutelino la salute pubblica e, al contempo, stabiliscano limiti chiari e inequivocabili;
quali iniziative intendano adottare i Ministri interpellati per tutelare i cittadini nel godimento dei loro diritti, costituzionalmente garantiti, di proprietà e di salute, possibilmente vincolando la scelta del singolo proprietario, per le installazioni di cui in premessa, al consenso espresso dei vicini;
se il Governo non ritenga necessario adottare iniziative normative che prevedano la costituzione di apposite aree intercomunali, lontane dai centri abitati, da adibire all'installazione di antenne, ripetitori e stazioni radio, ipotizzando canali di trasmissioni unici per le varie aziende;
se il Governo non ritenga opportuno adottare iniziative per affrontare, in maniera chiara e definitiva, la citata problematica delle telecomunicazioni, rivedendo la normativa vigente e tutelando la salute degli italiani.
(2-01017) «Papiro, D'Orso, Del Sesto, Martinciglio, Lombardo, Sarli».